Società finanziata da terzo non banca

Anche un terzo, non socio, può finanziare la società

Non solo banche, soggetti autorizzati, controllanti, controllate, collegate o sorelle del gruppo

È possibile che una società proceda a raccolta di risparmio ad opera d’un soggetto terzo rispetto alla compagine sociale (anche se non si tratta nello specifico d’una banca o altra realtà tradizionalmente autorizzata). L’ultima conferma dal tribunale di Roma nel marzo 2023.

 

Cosa dice la legge

Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio si è espresso nel 2005 con una delibera (la n. 1058) che all’articolo n. 2, comma 1, specifica come “La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche (…)” . Un orientamento in linea con quanto già affermato dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Dlgs 385 del 30 settembre 1993) che, all’articolo 11, comma 2 raccomandava l’esclusione di qualsiasi soggetto diverso da quelle. Se questo sembra essere un punto fermo, va osservato tuttavia come l’articolo n. 3 del decreto ministeriale n. 53 del 2 aprile 2015  (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari) discrimini le attività finanziarie interne al gruppo d’appartenenza configurandole come non suscettibili d’illegittimità. Del resto già la succitata delibera CICR sottolineava come non costituisse raccolta di risparmio tra il pubblico (e fosse dunque ammissibile), quando attenesse a finanziamento da parte di soci, dipendenti o società dello stesso gruppo. Lo stesso valga per trattative personalizzate con soggetti singoli.

Varie le sentenze che si nono susseguite sull’argomento: su tutte trovano efficacia soprattutto le riflessioni della Cassazione circa l’esclusione della natura distrattiva del finanziamento e del reato di bancarotta fraudolenta (la 46689 del 2016, la 47216 del 2019 e la n. 27065 del 2021). Un passo in più ha però interessato un anno fa la possibilità di finanziamento ad opera di soggetti terzi.

 

La sentenza n. 3735/2023 del Tribunale di Roma

In ordine cronologico il più recente intervento sul tema è operato dal tribunale di Roma con la sentenza n. 3735 del 7 marzo 2023 che ha ad oggetto le società appartenenti al gruppo che non rientrino nel novero di controllanti, controllate, collegate o sorelle. Il caso di specie prende le mosse da una società che, ottenuto il finanziamento dall’attrice sulla base di accordi orali, non ottemperava alla restituzione della somma come stabilito. A fronte dell’accoglienza della richiesta di debenza, i giudici hanno osservato come: “il contratto di mutuo, al di fuori dei rapporti bancari, non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem (…) trattandosi di un contratto reale”. Rispetto poi alla richiesta di nullità del mutuo per violazione dell’articolo 11 del Testo unico bancario e dell’art. 2 della delibera CICR n. 1058/2005 (relativa cioè al divieto della raccolta del risparmio tra il pubblico nei confronti di soggetti diversi da banche ed istituti finanziari autorizzati), il diniego dei giudici era così motivato: “non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulta la natura del finanziamento”.  La contrattualizzazione, dunque (non necessaria in caso di società del gruppo) si pone come elemento discriminante e, se un finanziamento ad opera di terzi non risulti espressamente vietato dallo statuto o dall’atto costitutivo delle società coinvolte, anche una realtà terza non caratterizzata dall’esser controllante, controllata, collegata o sorella della destinataria può erogare lecito finanziamento.