Secondo l’Agenzia delle Entrate è ammessa solo se consente l’ingresso nella gestione dell’attività d’impresa
Se il passaggio dell’impresa di famiglia ai figli è una delle operazioni più delicate della pianificazione patrimoniale, la legge ha previsto uno strumento agevolativo rilevante: l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni (disciplinata dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990). Con la risposta all’interpello n. 116, lo scorso 4 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia tracciato un confine netto: detta agevolazione, ha osservato, non spetta infatti in caso di trasferimento delle quote societarie solo dal punto di vista formale, qualora cioè il potere gestorio rimanga de facto nelle mani del disponente.
Il caso di specie
L’interpello 116 prende le mosse da una situazione assai frequente: quella d’un imprenditore titolare (con la moglie) di partecipazioni in due SNC che intendeva trasferire ai figli la sola nuda proprietà delle quote tramite la stipula di un “patto di famiglia” (come da art. 768-bis del c.c.), riservandosi il diritto di usufrutto. L’AE ha risposto negativamente: il padre conservava infatti i poteri decisionali e di gestione, rendendo così il trasferimento ai figli meramente nominale, come rivelato dall’esame delle clausole dell’atto.
Sostanza prima della forma
La ratio della risposta si è basata sul principio che la succitata esenzione d’imposta sia uno strumento disposto ad hoc dal Legislatore per favorire il passaggio generazionale d’impresa, non già quello del solo titolo giuridico. I 4 figli, pur divenuti nudi proprietari delle quote, nel caso in oggetto non avevano acquisito quella qualità sostanziale di soci che avrebbe permesso loro d’incidere sulle scelte imprenditoriali dell’azienda: decisioni che permanevano nella sola disponibilità del disponente. Va tuttavia detto che, nel rigettare per questo specifico caso la richiesta d’adire ad esenzione, l’Agenzia delle Entrate non ha escluso in assoluto che la stessa possa interessare la nuda proprietà. Conditio sine qua non, ha spiegato, è che il nudo proprietario acquisti concretamente il ruolo di socio ed i relativi poteri utili. In mancanza, si applica l’aliquota ordinaria.
Pianificare il passaggio generazionale
La risposta n. 116 del 4 scorso consolida un orientamento confermato in precedenza anche dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6616 del 19 marzo 2026: la scissione tra nuda proprietà e usufrutto è compatibile con l’esenzione soltanto qualora al nudo proprietario-discendente vengano trasferiti anche i poteri sostanziali per la gestione. Trattenere il controllo operativo e applicare al contempo l’agevolazione non è dunque ammissibile.
